Il D.L. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto, in vista dell’eccezionalità delle situazione, la possibilità di derogare le ordinarie procedure in merito alla produzione, importazione ed immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, attribuendo all’Istituto Superiore di Sanità ed all’INAIL il compito di validare rispettivamente le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale. L’INAIL ha quindi elaborato le istruzioni e la modulistica per permettere ai soggetti interessati di attivare tale procedura straordinaria, specificando tuttavia che la deroga riguarda unicamente la procedura e la relativa tempistica, che si vuole rendere più celere, e non gli standard di qualità dei prodotti, che dovranno comunque continuare ad essere conformi alle rispettive normative tecniche; terminato il periodo di emergenza, i DPI oggetto di tale procedura, per poter continuare ad essere prodotti, importati o commercializzati, dovranno ottenere la marcatura CE con la procedura ordinaria. Infine, l’INAIL precisa che solo i DPI interessati all’emergenza potranno avvalersi di tale disposizione, riportandone in una tabella le tipologie e le relative norme di riferimento. PROTEZIONE | DISPOSITIVO | NORMA | Protezione occhi | Occhiali (DPI III categoria) | UNI EN 166:2004 | Protezione occhi | Occhiali a maschera (DPI III cat.) | UNI EN 166:2004 | Protezione occhi e mucose | Visiera (DPI III cat.) | UNI EN 166:2004 | Protezione vie respiratorie | Semimaschera filtrante | UNI EN 149:2009 | Protezione vie respiratorie | Semimaschera e quarti di maschera | UNI EN 140:2000 | Protezione corpo | Indumenti di protezione (DPI III cat.) | UNI EN 14126:2004 UNI EN 13688:2013 | Protezione mani | Guanti monouso (DPI III cat.) | UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455 | Protezione arti inferiori | Calzari (DPI I, II, III cat.) | UNI EN ISO 20345:2012 UNI EN ISO 20347:2012 UNI EN ISO 20346:2014 | |