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Decreto Legge del 17 marzo 2020
(del 18 03 2020)

Il decreto legge emanato al fine di assicurare alcune misure di tutela delle imprese e dei lavoratori in conseguenza degli effetti derivanti dall’epidemia COVID-19 prevede alcune misure di interesse nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori.

In particolare, l’art. 16 prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio; inoltre è consentito l’uso di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. Tale deroga è consentita fino al termine dello stato di emergenza.

Il successivo articolo 43 prevede l’erogazione di contributi alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

L’articolo 64, poi, dispone il riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Infine, in materia ambientale, è prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) per i rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del 2019 (il termine ordinario è il 30 aprile di ogni anno).



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