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Interpello 1/2020
(del 29 01 2020)

La Commissione per gli interpelli ha pubblicato l’interpello n. 1/2020 relativo alla formazione del datore di lavoro che utilizza attrezzature per le quali sia necessaria una formazione particolare.

Come noto, l’articolo 73, comma 4, del Testo Unico obbliga il datore di lavoro a provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, e il successivo accordo Stato – Regioni del 22.2.2012 ha individuato tali attrezzature e le modalità di erogazione della necessaria formazione, e successivamente detto obbligo, inizialmente limitato ai soli lavoratori, è stato esteso anche ai datori di lavoro che ne facciano uso.

Pertanto, la Regione Friuli Venezia Giulia ha interpellato la Commissione per stabilire se le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi formativi si applichi anche qualora la stessa riguardi il datore di lavoro, e in merito la Commissione ritiene che sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale sia prevista l’abilitazione, da parte di qualsiasi operatore, ivi compreso quindi il datore di lavoro, tuttavia la relativa violazione possa essere applicata solo nel caso in cui l’operatore non sia il datore di lavoro.

Per completezza, le attrezzature per le quali è prevista tale abilitazione sono le seguenti:

-          piattaforme di lavoro mobili elevabili;

-          gru a torre;

-          gru mobile;

-          gru per autocarro;

-          carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;

-          trattori agricoli o forestali;

-          macchine movimento terra:

-          pompa per calcestruzzo.



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