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DETTAGLIO NEWS

Responsabilita' dell'RSPP per aver suggerito misure di sicurezza inadeguate
(del 21 12 2019)

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al quale non è attribuita direttamente alcuna responsabilità, può comunque concorrere con la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, ove non abbia adempiuto in modo corretto e completo agli obblighi che la normativa gli attribuisce; secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, egli, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a risponder, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri: nel caso esaminato, dunque, nonostante la valutazione del rischio collegata al macchinario che ha causato l’infortunio, le riunioni periodiche ed il controllo delle cautele adottate dal datore di lavoro, egli ha suggerito una misura di sicurezza inadeguata, da cui è poi derivato l’infortunio.



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