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DETTAGLIO NEWS

Responsabilita' dell'RSPP
(del 10 12 2019)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come noto, può essere chiamato a rispondere degli infortuni sul lavoro, unitamente al datore di lavoro, ogniqualvolta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. Nel caso invece l’infortunio derivi da scelte esecutive sbagliate, tali scelte non competono all’RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni, per cui un suo eventuale omesso intervento deve ritenersi estraneo alle sue competenze, che sono di tipo consultivo: la figura dell’RSPP si caratterizza per lo svolgimento, all’interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico ci adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori.



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