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DETTAGLIO NEWS

Nozione di luogo di lavoro
(del 11 11 2019)

Nella nozione di luogo di lavoro, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, occorre distinguere la definizione di cui all’articolo 62, che è relativa alle disposizioni contenute nel titolo II del decreto, da quanto previsto, ai fini dell’applicazione dell’obbligo di adottare le idonee misure di prevenzione incendi, dall’articolo 46. In tal senso, ai fini dell’applicazione di tale norma, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro”, a condizione che vi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, potendo dunque rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa.



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