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Sicurezza degli operatori nel settore dello spettacolo ed intrattenimento
(del 20 10 2019)

Il settore dello spettacolo, in virtù della complessità di alcune lavorazioni e delle peculiarità di esecuzione delle prestazioni, è oggetto di una disciplina particolare che integra le disposizioni contenute nel Testo Unico, in particolare il c.d. “decreto palchi”, il decreto interministeriale del 22 luglio 2014, con “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.

In tale ambito, l’INAIL ha recentemente pubblicato le indicazioni operative relative alla formazione e addestramento di due particolari figure che operano in tali particolari realtà, gli “scaffolder” e i “rigger”, definiti come segue:

Rigger: è l’operatore specializzato nell’assemblaggio e nel posizionamento dei sistemi di sospensione atti a sollevare e sostenere in quota gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video).

Scaffolder: è l’operatore specializzato nell’assemblaggio e nel posizionamento delle componenti modulari prefabbricate atte a realizzare le strutture temporanee (ad esempio in carpenteria metallica, in multidirezionale) che sostengono gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video).

Per entrambi è definito un percorso teorico – pratico, di durata variabile in funzione delle mansioni svolte, finalizzato all’ottenimento e al mantenimento nel tempo delle necessarie competenze per operare in sicurezza in ambienti ad alta complessità quali quelli nei quali gli stessi sono impegnati, con un obbligo di aggiornamento periodico, con cadenza quinquennale.

I corsi possono essere organizzati anche dal datore di lavoro, mentre sono previsti specifici requisiti per i docenti.



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