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DETTAGLIO NEWS

La responsabilita' amministrativa
(del 30 09 2019)

Nella sentenza n. 39741 del 27 settembre la Cassazione torna sul tema della responsabilità amministrativa di un’impresa per l’infortunio mortale di un artigiano, considerato lavoratore della ditta anche se non formalmente.

Da questo punto di vista, rammenta come la definizione di lavoratore sia molto più ampia e non coincida con quella dettata dalla normativa giuslavoristica, facendo riferimento all’espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il lavoratore possa o meno essere titolare di un’impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo: nello specifico, la sua posizione era sostanzialmente assimilabile a quella di un lavoratore dipendente, mentre la sua qualità di artigiano e lavoratore autonomo celava, in realtà, un rapporto di subordinazione di fatto, operando egli sostanzialmente per la società, essendo un semplice muratore, privo di iscrizione alla Camera di Commercio e di DURC, nei lavori edilizi fatturava unicamente i costi della manodopera, e del resto le fatture da lui emesse riportavano la ragione sociale di una stireria, ed era infine privo di adeguate attrezzature.

Per quanto riguarda poi la responsabilità amministrativa della ditta committente, ritiene sufficiente ad integrare il requisito dell’interesse o vantaggio richiesto dall’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001 anche l’imputazione oggettiva rappresentata dal vantaggio ottenuto in seguito alla violazione di norme prevenzionistiche.



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