Nell’ambito degli obblighi di coordinamento e cooperazione dettati dall’articolo 26 del Testo Unico è necessario non limitarsi alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, ma occorre verificare l’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. In tal senso, la prevenzione si deve basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa. |