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Sicurezza impianti sportivi
(del 19 08 2019)

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 agosto 2019, n. 86, la quale, al Capo III, delega il Governo ad emanare, entro 12 mesi (agosto 2020, quindi), uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa ai nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

Tra i criteri a cui attenersi vi sono la semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti, l’individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all’accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, in modo da garantire, tra le altre, la sicurezza, al fine di prevenire gli episodi di violenza, e di migliorare l’immagine dello sport, anche a livello internazionale, la definizione della disciplina della somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.

Di particolare interesse anche l’articolo 4 della legge, con il quale si prevede l’obbligo di inserire, negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, la costituzione di un “organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L’organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza”, legate ai provvedimenti amministrativi in materia di reati da stadio. Il presidente di tale organo consultivo, eletto dai membri, può assistere alle assemblee dei soci.

Infine, è previsto all’ultimo comma che le società sportive professionistiche devono adeguare il proprio assetto societario entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.



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