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DETTAGLIO NEWS

Responsabilita' del coordinatore per la sicurezza
(del 03 08 2019)

Per l’infortunio di un lavoratore causato dalla caduta di un cancello in fase di installazione e al quale erano stati rimossi i fermi di sicurezza è stato condannato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione in quanto nel piano di sicurezza dallo stesso predisposto non era previsto nulla in merito al funzionamento dei cancelli carrabili e ai rischi inerenti agli stessi, in quanto predisposto in un momento in cui tali cancelli non erano presenti, divenendo così inadeguato nel momento in cui erano stati installati e quindi ometteva di aggiornare il piano di sicurezza, se non dopo il sinistro, prevedendosi un divieto di utilizzo del cancello fino al suo completamento e collaudo; secondo la Corte di Cassazione, la rimozione delle piastre che bloccavano il cancello, ad opera di chi era presente nel cantiere, era stata determinata proprio dall’erroneo convincimento che potessero essere rimosse senza rischio, dato che il piano di sicurezza e coordinamento non ne vietava la rimozione.



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