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Reponsabilita' del costruttore e del progettista
(del 28 07 2019)

La sentenza n. 33263 del 24 luglio 2019 della Corte di Cassazione ripropone il tema della responsabilità del costruttore e del progettista del macchinario dal quale sia derivato un infortunio sul lavoro; nel caso in specie, si trattava di una macchina stiratrice, venduta circa 12 anni prima dell’infortunio, risultata priva dei requisiti in relazione alle distanze di sicurezza dalle zone pericolose.

In merito, nel confermare la condanna sia del costruttore che del progettista, la Corte precisa che il tempo trascorso dalla vendita e un’asserita manomissione da parte dell’utilizzatore sono comunque irrilevanti, dato che era emersa l’originaria inidoneità della macchina alle norme di prevenzione infortuni vigenti all’epoca (il D.P.R 547/1955, il D.P.R. 459/1996 e la norma tecnica EN 294 in materia di distanze di sicurezza per gli arti superiori).

Peraltro, la concorrente responsabilità del datore di lavoro non vale ad escludere la responsabilità del costruttore e del progettista, dal momento che è emersa la mancanza di misure di protezione a norma della macchina sin dal momento della commercializzazione.

In merito, la responsabilità dell’imprenditore che ha messo in funzione la macchina senza ovviare alla non rispondenza alla normativa non fa venire meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti e i macchinari, e, per converso, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. L’eccezione a tale regola è costituita dalla sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza, per esempio allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina.




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