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Provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale
(del 28 07 2019)

L’articolo 14 del Testo Unico prevede che, in presenza di personale non in regola nella misura almeno del 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

In particolare, per quanto riguarda le gravi violazioni in materia di sicurezza, in attesa dell’adozione di un apposito decreto, si fa riferimento all’allegato I al decreto, che prevede i seguenti casi:

-          violazioni che espongono a rischi di carattere generale

o   mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

o   mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione

o   mancata formazione e addestramento

o   mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

o   mancata elaborazione del POS (Piano operativo di sicurezza nei cantieri edili)

-          violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

o   mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

o   mancanza di protezioni verso il vuoto

-          violazioni che espongono al rischio di seppellimento

o   mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

-          violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

o   lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

o   presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

o   mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

-          violazioni che espongono al rischio di amianto

o   mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto

 

L’Ispettorato Nazione del Lavoro ha comunicato i dati relativi all’applicazione di tale disposizione nel primo semestre del 2019, e il totale dei provvedimenti adottati è stato di 4.647, di cui 1.706 nel settore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione e 817 nelle costruzioni; di questi, 4.119, pari all’89%, sono stati revocati a seguito della regolarizzazione effettuata dal datore di lavoro.




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