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DETTAGLIO NEWS

MODIFICHE AL TESTO UNICO
(del 26 11 2014)

Con la legge comunitaria "bis", pubblicata il 10 novembre, sono stati apportati alcuni cambiamenti al D.Lgs. 81/2008 relativamente agli obblighi di valutazione dei rischi in caso di nuova attività.
Tali modifiche sono state adottate per far fronte a procedure di infrazione aperte contro l'Italia dalla Comunità Europea, ed in particolare quella relativa al fatto che, in caso di nuova azienda, è previsto un termine di 90 giorni per procedere alla elaborazione del documento, in tal modo consentendosi che per un primo periodo, di fatto, non ci sia alcuna valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Con le modifiche ora introdotte, fatto salvo il termine sopra ricordato, il datore di lavoro "deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione", degli adempimenti relativi a:
a) indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
b) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
c) individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
d) individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
Analogamente, in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



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