Qualora si verifichi un infortunio con una macchina a norma, dotata quindi del marchio CE, è necessario stabilire se il difetto (progettuale o costruttivo) a causa del quale si sia verificato l’incidente sia o meno percettibile da parte del datore di lavoro, e solo qualora tali vizi siano occulti si può escludere la sua responsabilità. Infatti, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’infortunio sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia possa offrire per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo della macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione della stessa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, che impediscano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza.
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