Nell’ambito di un processo relativo ad un infortunio causato da un macchinario non conforme, il datore di lavoro imputato, nel fare ricorso in Cassazione avverso la sua condanna, chiede di valorizzare la delega effettuata al preposto, come risulta dall’organigramma aziendale. Tale posizione non viene tuttavia accolta, ricordando la Corte che gli obblighi di prevenzione possono essere trasferiti, secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Testo Unico, a condizione che la delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espressa ed effettiva, non equivoca ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei necessari poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa; nel caso in esame non vi è alcun atto di delega, e comunque, trattandosi di valutazione del rischio, non poteva comunque essere oggetto di delega.
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