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Definizione di DPI
(del 28 06 2019)

La Corte di Cassazione, in un procedimento legato alla richiesta di un operatore ecologico di condannare il proprio datore di lavoro al risarcimento dei danni da inadempimento dell’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, chiarisce cosa debba intendersi per DPI.

Il tema riguarda in particolare il fatto se gli indumenti indossati dal lavoratore dovessero essere qualificati come DPI o meno.

Partendo dalla definizione di DPI presente nella normativa di riferimento, il principio enunciato dalla Corte è che la nozione legale di DPI non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principio di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezione provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e salute dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto ad adottare.




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