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Esposizione ad amianto
(del 11 06 2019)

Nel nostro ordinamento la prima norma in materia di controllo dell’esposizione ad amianto risale al 1991, con il D.Lgs. 277, tuttavia le patologie correlate all’esposizione a tale sostanza sovente si manifestano molti anni dopo l’esposizione, la quale quindi a volte risale ad un periodo antecedente l’entrata in vigore della normativa specifica.

Anche in questo caso, tuttavia, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto. Infatti, il rischio da esposizione all’amianto era noto anche precedentemente, come dimostrato sia dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all’inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all’amianto sia dall’adozione di normativa comunitaria.

Sulla base di tali principi è stato quindi riconosciuto dalla Corte di Cassazione il diritto degli eredi al risarcimento del danno biologico e morale derivante dalla morte del loro congiunto in conseguenza di una patologia contratta nell’espletamento del rapporto di lavoro in un periodo, dal 1960 al 1990, nel quale non esistevano specifiche norme di riferimento.




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