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DETTAGLIO NEWS

Obblighi del committente
(del 25 05 2019)

Il committente di lavori edili è destinatario di precisi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; tale figura, definita come il soggetto per conto della quale l’opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ha in particolare due fondamentali obblighi:

a)       scegliere l’appaltatore e più in generale il soggetto al quale affida l’incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;

b)      non ingerirsi nell’esecuzione dei lavori.

Soltanto a queste condizioni, ove si verificasse un infortunio, la responsabilità ricadrebbe non sul committente ma sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice, ed è per questi motivi che è fondamentale, sin dal primo momento dell’appalto, svolgere con grande cura la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici.




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