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DETTAGLIO NEWS

Sorveglianza nel luogo di lavoro
(del 18 05 2019)

L’importanza di una efficace sorveglianza nei luoghi di lavoro, a corredo e completamento degli altri obblighi in materia di sicurezza delle attrezzature e di formazione, è confermata da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale – nell’annullare con rinvio una sentenza di condanna di un datore di lavoro – rammenta come lo stesso sia responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e di non esigere che tali dispositivi non vengano rimossi, ma nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate.

Nel caso esaminato, peraltro, era emerso che la rimozione della protezione veniva eseguita dai lavoratori in modo da non essere notati dal personale di controllo, che non avrebbe tollerato tale condotta.

Quindi, ove non vi siano elementi di natura logica per dedurre la conoscenza o la conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del datore di lavoro, è necessario acquisire elementi certi ed oggettivi che attestino tale conoscenza o conoscibilità, diversamente si porrebbe in capo a tale figura una responsabilità penale legata unicamente al ruolo, sconfinando così in una inaccettabile responsabilità oggettiva.




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