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Infortunio e mansioni lavorative
(del 13 05 2019)

La Cassazione, con la sentenza n. 19391 dell’8 maggio, interviene sul caso dell’infortunio di un lavoratore, assunto come commesso, ma adibito saltuariamente a mansioni diverse, ben più pericolose, ed in particolare incaricato (dal padre del datore di lavoro) di salire sul tetto, costituito da pannelli di amianto, per porre rimedio ad una infiltrazione di acqua e caduto al suolo durante tale lavorazione.

Viene in merito ribadito come il datore di lavoro sia tenuto ad adibire i dipendenti unicamente alle mansioni per le quali sono stati assunti, formati ed informati, di non esporli a rischi per l’incolumità personale in assenza di dispositivi di protezione e di adottare ogni misura antinfortunistica che si renda necessaria in relazione alle prestazioni lavorative affidate ed alle condizioni di lavoro.

Inoltre, non può escludere la sua responsabilità il fatto che l’ordine al dipendente sia stato dato da un’altra persona, avendo il datore di lavoro il preciso obbligo di intervenire preventivamente per evitare anche un condotta imprudente del lavoratore o di terzi.




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