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Committente nei lavori edili
(del 09 05 2019)

Nei lavori edili il committente è il soggetto al quale è demandata l’applicazione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori impiegati, indipendentemente dal fatto che lo stesso ricopra la veste di datore di lavoro di un’impresa o meno.

Tale importante principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 17223 del 19 aprile 2019 della Cassazione Penale, che, nel respingere il ricorso dell’imputato, afferma che sul committente grava, insieme al datore di lavoro, l’obbligo di assicurare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, dunque, di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico: pertanto, ove non venga nominato un responsabile dei lavori, è compito del committente valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il committente deve fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sicché tra gli obblighi specifici a cui resta limitata la responsabilità del committente va ricompreso quello dell’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e sulla cooperazione nell’apprestamento delle misure di prevenzione e protezione.




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