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Appalti e responsabilita' amministrativa degli enti
(del 13 04 2019)

La responsabilità amministrativa degli enti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, può riguardare anche gli infortuni avvenuti non a propri lavoratori, bensì ad addetti di aziende terze alle quali è stato appaltata o sub-appaltata un’opera.

Lo conferma la sentenza n. 15335 del 9 aprile 2019 della Corte di Cassazione, con la quale viene condannata al pagamento di 100 quote del valore singolo di 258,00 euro ciascuna, per un totale di 25.800,00 euro, una società che, ricevuto l’incarico dalla committenza di effettuare una tettoia, ne aveva affidato l’esecuzione ad un’altra azienda, il cui lavoratore (irregolare) era deceduto cadendo da un trabattello privo di parapetto.

Nel corso di tale appalto, la società non aveva effettuato alcuna vigilanza sulla realizzazione dell’opera subappaltata, neppure verificando la predisposizione del POS della ditta incaricata (realizzato peraltro solo successivamente all’infortunio mortale), pertanto tali elementi sono risultati idonei ad affermare la responsabilità amministrativa dell’ente, in quanto l’inosservanza dei doveri di controllo e coordinamento, da parte della società, era finalizzata a conseguire un risparmio di spesa, rispetto ai costi necessari all’apprestamento dei mezzi di prevenzione idonei a scongiurare eventi dannosi come quello verificatosi.




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