Nell’ambito di un ricorso finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni da parte di un carabiniere che riteneva di essere vittima di un comportamento vessatorio da parte del suo superiore gerarchico, il TAR del Lazio ripercorre gli elementi fondamentali del mobbing, per il quale devono ricorrere una pluralità di elementi costitutivi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità: d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti.
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