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DETTAGLIO NEWS

Numero massimo di partecipanti a convegni o seminari
(del 28 03 2019)

L’interpello n. 3/2019, relativo al numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, dopo aver ribadito che, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”, e che d’altro canto, nel medesimo accordo, è stabilito che l’aggiornamento del coordinatore può essere assolto attraverso la partecipazione a convegni o seminari, ove sia tenuto un registro dei partecipanti, conclude che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori possa essere svolto sia mediante la partecipazione a corsi di formazione, con un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a convegni o seminari, senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa.




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