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DETTAGLIO NEWS

Infortunio causato da mezzo non adeguato
(del 25 03 2019)

L’idoneità delle attrezzature di lavoro è sempre a carico del datore di lavoro, anche in casi che esulano dall’accezione normale del termine; in merito è esemplificativa la sentenza n. 8208 del 22 marzo 2019, con la quale la Cassazione Civile respinge il ricorso di un datore di lavoro condannato al risarcimento del danno del lavoratore caduto con un autoveicolo non adatto alle condiziono stradali.

Secondo i giudici, la responsabilità della società datrice è fondata sul non aver dotato il dipendente (un portalettere) di un mezzo adeguato in relazione alle particolari caratteristiche delle sedi stradali – non asfaltate e particolarmente sconnesse – da percorrere nell’espletamento della prestazione lavorativa.

Naturalmente, ma tale tema non è stato affrontato, andrebbe considerato anche il comportamento tenuto dal lavoratore nella guida, in particolar modo ove si trovi ad affrontare percorsi come quello descritto, che probabilmente non gli erano ignoti, essendo tale attività routinaria e destinata al transito quotidiano delle medesime vie.




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