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Infortuni e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
(del 21 03 2019)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11708 del 18 marzo 2019, torna sul tema della responsabilità (anche) dell’RSPP in caso di infortuni sul lavoro.

Il principio richiamato e sottolineato è che è senza dubbio qualificabile la colpa professionale specifica dell’RSPP, in cooperazione con quella del datore di lavoro, ogniqualvolta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

L’RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivanti dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose, ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.




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