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Obblighi del curatore in materia di rifiuti
(del 10 03 2019)

Capita sovente, nei fallimenti, che il curatore si trovi a gestire situazioni di irregolarità nell’ambito della produzione e dello stoccaggio dei rifiuti, derivanti dall’attività dell’azienda fallita e che devono comunque essere, nelle conseguenze, da lui gestiti.

Il caso è stato recentemente affrontato dal TAR della Toscana, e riguarda l’ordinanza di messa in sicurezza dell’area industriale abbandonata, nella quale erano presenti rifiuti pericolosi, anche contenenti amianto, alla quale il curatore si era opposto ritenendo di non essere tenuto alla bonifica, in quanto l’attività di produzione dei rifiuti era derivante dall’attività produttiva svolta prima della nomina del curatore fallimentare.

Secondo i giudici amministrativi, viceversa, anche se la curatela non è chiamata a succedere in obblighi e responsabilità del fallito, è tuttavia tenuta all’adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla sua posizione di attuale possessore o detentore del bene, ed in tali oneri rientra senza dubbio anche l’adozione delle misure di prevenzione dettate dal Codice dell’Ambiente, ovvero le iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o per l’ambiente, misure che possono essere imposte anche al proprietario o al possessore, anche se non è responsabile dell’inquinamento.




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