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Sicurezza e coordinamento nei lavori di appalto
(del 09 03 2019)


Nell’ambito di un processo per il risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in occasione di un infortunio verificatosi in un appalto di servizi di pulizia, sono stati condannati sia la società appaltatrice che quella committente al pagamento del danno non patrimoniale differenziale, sulla base del principio che qualora il dipendente di una società appaltatrice riporti un infortunio, dei danni risponde la società medesima, a cui la consegna dell’area è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva. Qualora invece l’area continui ad essere utilizzata anche dall’impresa appaltatrice, ancorché in parte o con apposite precauzioni, può essere chiamato a risponderne anche il committente , nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, e lo stesso è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche quelli dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi.
In tali situazioni è quindi sempre necessario provvedere ad un adeguato coordinamento, che coinvolga efficacemente tutti I soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività, così come previsto dall’articolo 26 del Testo Unico.



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