Con il recepimento della direttiva 2010/32/CE è stato introdotto un nuovo titolo nel Testo Unico, il X-bis, dedicato al rischio derivante dalla manipolazione di strumenti, attrezzature ed ogni altro oggetto che possa determinare ferite da punta e da taglio nel settore ospedaliero. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione e i sub fornitori. La norma prevede una serie di misure di prevenzione e protezione ulteriori e specifiche rispetto a quelle, di generale applicazione, individuate dall'articolo 15, ed in particolare: - Assicurare che il personale sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee; - Adottare misure per eliminare o ridurre al massimo il rischio; - Creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori; - Non supporre mai inesistente un rischio; - Assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti; - Pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati; - Promuovere la segnalazione degli infortuni. In merito a quest’ultimo punto, appare consigliabile l’adozione di misure, previste nei sistemi di gestione, di segnalazione degli incidenti e quasi incidenti per permettere una conoscenza compiuta della casistica e, quindi, l’adozione di idonee misure di prevenzione. È inoltre necessario procedere ad un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, che includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possano essere contratte in relazione alle modalità lavorative, e nel quale si individuino le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con il lavoro, per eliminare o ridurrei i rischi. Sono infine previste specifiche misure di prevenzione, tra le quali si possono citare l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di prevenzione e sicurezza, formazione specifica, procedure di lavoro
|