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Prevenzione rischio da punture e tagli in sanita'
(del 03 06 2014)

Con il recepimento della direttiva 2010/32/CE è stato introdotto  un nuovo titolo nel Testo Unico, il X-bis, dedicato al rischio derivante dalla manipolazione di strumenti, attrezzature ed ogni altro oggetto che possa determinare ferite da punta e da taglio nel settore ospedaliero.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione e i sub fornitori.

La norma prevede una serie di misure di prevenzione e protezione ulteriori e specifiche rispetto a quelle, di generale applicazione, individuate dall'articolo 15, ed in particolare:

- Assicurare che il personale sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee;

- Adottare misure per eliminare o ridurre al massimo il rischio;
- Creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori;
- Non supporre mai inesistente un rischio;
- Assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- Pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;
- Promuovere la segnalazione degli infortuni.
In merito a quest’ultimo punto, appare consigliabile l’adozione di misure, previste nei sistemi di gestione, di segnalazione degli incidenti e quasi incidenti per permettere una conoscenza compiuta della casistica e, quindi, l’adozione di idonee misure di prevenzione.
È inoltre necessario procedere ad un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, che includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possano essere contratte in relazione alle modalità lavorative, e nel quale si individuino le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con il lavoro, per eliminare o ridurrei i rischi.
Sono infine previste specifiche misure di prevenzione, tra le quali si possono citare l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di prevenzione e sicurezza, formazione specifica, procedure di lavoro




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