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Omessa esibizione di documenti contrari alla propria posizione
(del 15 02 2019)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6913 del 13 febbraio 2019, affronta il tema dell’obbligo di consegna dei documenti all’ispettorato del lavoro, in particolare quando questo agisce quale delegato della Procura della Repubblica o anche, in via autonoma, quale autorità di PG in indagini penali.

L’art. 4, comma 7, legge 628/1961 punisce “coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete”; la ratio della norma sta nel rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’Ispettorato del lavoro in sede amministrativa, sia per la richiesta di notizie e sia pe l’omessa esibizione di documenti; tuttavia, tale norma limita la sua applicazione solo all’attività amministrativa dell’Ispettorato, e non anche all’attività di polizia giudiziaria.

Si può quindi esprimere , a giudizio della Corte, il seguente principio di diritto: “il reato previsto dall’art. 4, legge n. 628/1961 ha la sua ratio nel rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro in sede amministrativa, sia per la richiesta di notizie sia per l’omessa esibizione di documenti e, quindi, lo stesso non è configurabile quanto l’Ispettorato del Lavoro agisce (quale delegato della Procura della Repubblica o anche in via autonoma quale autorità di polizia giudiziaria) in indagini penali”.

Per completezza, viene specificato che potrebbero configurarsi comunque altri reati, relativamente alla particolarità del caso, quale ad esempio il favoreggiamento, ma nel caso affrontato dai giudici tale tema non è emerso e non è quindi stato affrontato.




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