La Commissione per gli interpelli ha pubblicato l’interpello n. 1/2019, relativo alla possibilità di istituire un unico corso valido sia ai fini dell’aggiornamento per i professionisti antincendio sia per RSPP e coordinatore per la sicurezza. Il quesito, posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, riguarda 1. se sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex D.Lgs. 139/2006 e DM 5 agosto 2011; 2. se sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio. La risposta data dalla Commissione è negativa in entrambi i casi, l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 prevede che: 1. ai fini dell’aggiornamento per RPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzate all’aggiornamento di qualifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori alla sicurezza sul lavoro e a quelli per coordinatori per la sicurezza; ai fini dell’aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza, non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP; 2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario.
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