La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5441 del 4 febbraio 2019, ribadisce ancora una volta il principio in base al quale la presenza del marchio CE non è sufficiente per l’esonero della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio; infatti, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità. Inoltre, va ribadito che l’essere la macchina dotata di un manuale d’uso non è sufficiente a soddisfare gli obblighi di diligenza e cautela gravanti, a tutela della incolumità fisica dei lavoratori dipendenti, sul datore di lavoro, al quale spetta di dare – o far dare – specifiche informazioni ai dipendenti, sulla modalità di svolgimento delle operazioni lavorative.
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