Nel riconoscimento dell’origine professionale delle patologie il fatto che la malattia sia “tabellata”, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, determina l’esistenza di una presunzione legale di origine professionale qualora il lavoratore abbia provato l’adibizione ad una lavorazione tabellata – o l’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione – e l’esistenza della malattia, ed abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità. Questa presunzione non è tuttavia assoluta, ma è superabile con la prova – a carico dell’INAIL – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
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