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Rischi interferenziali e posizioni di garanzia
(del 06 02 2019)

In tema di rischi interferenziali il Testo Unico dispone precisi obblighi a carico di tutti i soggetti coinvolti nell’attività, e – come ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5030 del 1° febbraio 2019, il concetto di interferenza è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale, e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, in quanto la norma si preoccupa di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione, nonché soluzioni comuni di problematiche complesse.

Incidentalmente, viene affrontato anche il tema delle posizioni di garanzia del direttore di stabilimento e del soggetto delegato, ex art. 16 Testo Unico, i quali – nel loro ricorso – sostenevano il primo di non essere titolare di alcuna posizione di garanzia, in quanto privo di poteri in materia di sicurezza sul lavoro, ed il secondo che la delega fosse in realtà inefficace in quanto priva di poteri effettivi, anche in considerazione della molteplicità di incarichi conferitigli.

In merito, si rammenta che il direttore di stabilimento è destinatario in proprio di obblighi in materia, in quanto dirigente, mentre per il delegato ritiene irrilevante la molteplicità di deleghe, essendo lo stesso tenuto a rifiutare gli incarichi, ed inoltre, in riferimento al principio di effettività, ritiene che il mancato esercizio dei poteri regolarmente conferiti, e dunque effettivi, non esonera da responsabilità, costituendo, al contrario, una condotta inadempiente.




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