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Formazione e preposti
(del 24 01 2019)

Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità per un infortunio sul lavoro durante le operazioni di pulizia del macchinario, per il quale sono stati condannati due preposti (il responsabile della produzione e il capo turno), per non aver segnalato la pericolosità delle operazioni di pulizia delle macchine e per non aver assicurato un’adeguata formazione alla vittima relativamente alla procedura da adottare.

Nel caso in esame la Corte precisa che l’aspetto fondamentale risulta essere proprio la mancata formazione del lavoratore e che il preposto assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contrarie alle norme di legge; viene poi precisato che ai preposti erano attribuiti poteri specifici di formazione dei lavoratori, che non richiedevano peraltro né particolari competenze né autonomia di spesa, risolvendosi nella mera necessità di assicurare ai lavoratori adeguate istruzioni e spiegazioni sulle macchine utilizzate e sulle relative procedure da seguire.

Quest’ultimo aspetto, tuttavia, sembra porsi in contrasto con il principio che il datore di lavoro o il dirigente sono tenuti ad assicurare la formazione, informazione e addestramento ai lavoratori, mentre spetta al preposto la vigilanza nel posto di lavoro, né d’altro canto una delega priva dei requisiti previsti dall’articolo 16 dovrebbe essere idonea a trasferire tali obblighi al preposto.




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