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Infortunio mortale per sforzo eccessivo
(del 16 01 2019)

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta relativamente ad un caso di infortunio mortale per insufficienza cardiaca determinata dallo sforzo fisico richiesto nella movimentazione dei carichi in un cantiere edile, nel quale peraltro l’addetto lavorava senza alcun contratto e per il quale non era stata effettuata alcuna valutazione specifica dei rischi sulla sua salute.

I giudici richiamano in materia l’obbligo di verificare preventivamente le condizioni di salute del lavoratore, anche in caso di mutamento delle mansioni, specificando che la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psicofisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile che deve quindi essere doverosamente considerata dal datore di lavoro.

A tal proposito è utile sottolineare che in base all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 gli accertamenti sanitari (finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m) comprendono:

a)       visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b)      visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

c)       visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d)      visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e)      visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f)        visita medica preventiva in fase preassuntiva;

g)       visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Come si vede, la visita medica non deve essere assolutamente vista come un adempimento burocratico a scadenza fissa, ma in modo dinamico, al fine di verificare costantemente, in relazione alle mutate mansioni e alle mutate condizioni fisiche del lavoratore, la sua idoneità specifica del lavoratore, ovvero legata a ciò che lo stesso effettivamente fa nel corso della sua attività lavorativa.




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