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DETTAGLIO NEWS

Vigilanza del datore di lavoro
(del 03 01 2019)

La sentenza n. 58350 del 28 dicembre 2018 richiama i principi in merito alla vigilanza che, comunque, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare; il caso riguarda un infortunio durante l’uso di una pialla a filo, ed il datore di lavora lamenta, nel suo ricorso, che il lavoratore stesse costruendo un pezzo di propria iniziativa e che il responsabile della sicurezza sarebbe stata una diversa persona, in forza di una delega conferita in sede di assemblea dei soci.

Tali argomentazioni sono tuttavia confutate dalla corte; in primo luogo rileva che il pezzo serviva al lavoratore per facilitare una successiva lavorazione, e questo esclude che si possa parlare di condotta abnorme (come noto, è necessario in tal caso che la condotta del lavoratore sia tale da attivare un rischio estraneo e quindi non controllabile dal titolare della posizione di garanzia); inoltre sottolinea che il delegato era stato semplicemente nominato quale rappresentante della società innanzi alle autorità giudiziarie e agli enti e organi preposti all’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza per la sicurezza sul lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la protezione, ma tale atto era privo di data certa e non attribuiva al delegato quell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ed era quindi sprovvisto dei requisiti previsti dall’articolo 16 del Testo Unico. Inoltre, tale delega non era idonea ad escludere, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.



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