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ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
(del 23 12 2018)

Confindustria e le Organizzazioni sindacali Confederali (CGIL, CISL, UIL) hanno sottoscritto, in data 12 dicembre 2018, un nuovo accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza, che va a sostituire il precedente accordo del 22 giugno 1995.

Esso si applica alle imprese aderenti a Confindustria e le parti firmatarie si impegnano a farlo recepire nei contratti collettivi.

In merito alla figura, centrale nel sistema prevenzionistico, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) l’accordo disciplina le modalità di elezione e designazione distinguendo i seguenti casi:

-          aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, nelle quali l’elezione si svolge su iniziativa delle rappresentanze sindacali in azienda o, in subordine, su iniziativa dei lavoratori a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o, in alternativa, può essere designato dai lavoratori, sempre al loro interno, senza necessità di elezione su iniziativa delle rappresentanze sindacali in azienda o, in subordine, su iniziativa dei lavoratori;

-          aziende o unità produttive con più di 15 lavorator nelle quali non sono presenti RSU o RSA, nelle quali l’RLS viene eletto o designato dai lavoratori al loro interno;

-          aziende o unità produttive che occupano più di 16 lavoratori nelle quali sono presenti RSU o RSA, nelle quali l’RLS si individua tra i componenti delle RSU o delle RSA, continuando a valere il principio secondo cui, in presenza di RSU/RSA, gli RLS possono essere individuati esclusivamente all’interno di queste.

L’accordo disciplina poi le modalità per l’elezione o designazione dell’RLS nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, i permessi per gli RSL e la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

Affronta poi il tema delle attribuzioni dell’RLS e dell’RLST, riprendendo e specificando quanto previsto dall’articolo 50 del Testo Unico.

In merito poi alle riunioni periodiche previste dall’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, viene individuato un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e la necessità di un ordine del giorno scritto (in verità già ravvisabile nello stesso articolo 35).

La seconda parte dell’accordo è poi dedicata alla costituzione di una rete specifica di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti in materia di salute e sicurezza, articolata su un Organismo Paritetico Nazionale (OPN) e Organismi paritetici territoriali, suddivisi in Organismi Paritetici Regionali (OPR) e Organismi Paritetici Provinciali (OPP).

In merito, di particolare interesse la previsione che, in caso di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentante, informazione e formazione previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le parti interessate (datori di lavoro, i singoli lavoratori, i loro rappresentanti) possono adire l’Organismo Paritetico Provinciale al fine di ricercare una soluzione concordata, se possibile.




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