CHI SIAMO   IL NOSTRO METODO   ESPERTI SICURECO   CLIENTI   NEWS   LINK   CONTATTI   AREA RISERVATA
DETTAGLIO NEWS

Sicurezza del lavoro nel distacco
(del 03 11 2018)

Nel distacco il lavoratore, pur alle dipendenze di un datore di lavoro (distaccante) opera alle dipendenze di un altro soggetto, il distaccatario
La sentenza n. 49593 del 30 ottobre 2018 chiarisce che I principi in materia dettati dall’articolo 3, comma 6 del Testo Unico si applicano solo in presenza di un distacco legittimo; in presenza di un distacco solamente fittizio, ossia non sorretto da alcun interesse effettivo del distaccante, non si produrrà quello spostamento degli obblighi di prevenzione e protezione dal distaccante al distaccatario che si avrebbe in caso di distacco legittimo.
In tal caso, infatti, si applicheranno i principi e le disposizioni generali sanciti dal Testo Unico, in particolare gli articoli 2 e 299, e quindi saranno ritenuti responsabili come datore di lavoro sia il datore di lavoro formale (distaccante fittizio) che il datore di lavoro sostanziale (distaccatario fittizio): secondo il principio di effettività di cui all’articolo 299, infatti, l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme di prevenzione infortuni deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale



TORNA ALL'ELENCO NEWS