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Infortunio del lavoratore formato
(del 23 10 2018)

Il tema dei limiti della responsabilità del datore di lavoro è sempre presente ove si verifichino infortuni sul lavoro in aziende che abbiano macchine a norma e che abbiamo formato adeguatamente i lavoratori.
In merito, la sentenza n. 26495 del 19 ottobre 2018 della Cassazione Civile ne delinea gli aspetti fondamentali, precisando in primo luogo che l’art. 2087 del Codice Civile non individua una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che l’infortunio sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali, ovvero suggeriti dall’esperienza e dalla tecnica.
Inoltre, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso tra l’uno e l’altra, mentre il datore di lavoro deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso.
Quindi, ove il datore di lavoro abbia messo a disposizione del lavoratore una macchina in perfetto stato di manutenzione, dotata dei dispositivi idonei ad evitare gli infortuni ed abbia formato ed informato periodicamente il lavoratore sui rischi connessi all’uso della macchina e dei dispositivi non potranno essere individuati profili di responsabilità del datore di lavoro, in particolar modo ove non siano emerse prassi volte a disattendere le direttive in materia di sicurezza, e quindi in presenza di un controllo sul rispetto delle stesse da parte dei soggetti a ciò incaricati.



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