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Decreto Sicurezza e Testo Unico
(del 08 10 2018)

Il c.d. Decreto Sicurezza (D.L. 4/10/2018, n. 113, pubblicato in G.U. 231 del 4/10/2018 e quindi in vigore dal 5 ottobre), al fine di evitare le infiltrazioni criminali nel settore dell’edilizia, ha introdotto una modifica al Testo Unico Sicurezza, in particolare al Capo II - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa, con l’articolo sotto riportato:

“Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

1.       All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto». “

 

In sostanza la notifica preliminare va inviata non più solo ad USL e DPL, ma anche al Prefetto, in modo da permettere un controllo dei soggetti impegnati nell’esecuzione dell’opera.

Si rammenta che l’obbligo di notifica preliminare è previso nei seguenti casi:

a)      Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;

b)      Cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

c)       Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.




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