Tra le condizioni previste per poter utilizzare la somministrazione di lavoro vi è anche l’aver adempiuto all’obbligo di valutazione dei rischi, ed in tal senso la sentenza n. 2219 del 3 maggio 2018 della Corte di Appello di Napoli ne ribadisce l’importanza: secondo i giudici, infatti, sia pur in assenza di rischi specifici (la mansione era infatti di impiegato), vi è comunque un divieto generalizzato di ricorso al lavoro in regime di somministrazione in assenza di un documento di valutazione dei rischi, che prescinde dall’esistenza in concreto di rischi nell’ambiente lavorativo che, peraltro, possono essere conosciuti ed eventualmente eliminati solo a seguito del processo di valutazione, e la conseguenza, nel caso esaminato, è stato il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice
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