CHI SIAMO   IL NOSTRO METODO   ESPERTI SICURECO   CLIENTI   NEWS   LINK   CONTATTI   AREA RISERVATA
DETTAGLIO NEWS

Responsabilita' del committente non professionale nei lavori edili
(del 29 09 2018)

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 settembre 2018, n, 40922, richiama la responsabilità anche del committente privato per gli infortuni occorsi al personale impegnato nelle lavorazioni, affermando il principio che, pur dovendosi escludere che incomba sul committente, a maggior ragione su un committente “non professionale”, un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve comunque affermarsi che il medesimo, in assenza di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, ha l’onere di mettere l’appaltatore nelle condizioni di operare in sicurezza, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell’inizio dell’attività, in modo da consentire all’esecutore dei lavori di assumere i rischi propri delle lavorazioni e non anche quelli derivanti dalla conformazione dei luoghi.

Tuttavia la Corte, forse nella consapevolezza della difficoltà che può avere per un soggetto non professionale tale adempimento, afferma che, qualora l’oggetto dell’incarico all’appaltatore riguardi anche la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che al contrario resta in capo a lui quando l’incarico riguardi, come normalmente è, la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all’eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza.




TORNA ALL'ELENCO NEWS