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DETTAGLIO NEWS

Qualifica formale e sostanziale
(del 18 09 2018)

Nella sicurezza del lavoro, per individuare i soggetti responsabili in caso di violazione delle norme, occorre fare riferimento non tanto alla qualifica rivestita, quanto alle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.
In particolare, nelle strutture aziendali complesse, rientra nella sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’arrività lavorativa ed infine del datore di lavoro l’incidente derivante da scelte decisionali di fondo.
Sono questi i principi richiamati dalla sentenza n. 39324 del 31 agosto 2018, che specifica e puntualizza quali siano i destinatari degli specifici obblighi di sicurezza ed i rispettivi ambiti di responsabilità.


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