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DETTAGLIO NEWS

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(del 25 02 2014)

Una recente sentenza, la n. 50605 del 16.12.2013, chiarisce una volta di più il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed i rapporti con il datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro.

Nel caso in esame, il datore di lavoro era stato condannato per un infortunio mortale, ma aveva proposto appello ritenendo che la responsabilità gravasse sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al quale era stato delegato tale incarico con atto che si voleva assimilare ad una delega di funzioni, ma che risultava privo di data certa, non contenente alcuna attribuzione di capacità di spesa né di altri poteri tipici del datore di lavoro e quindi assolutamente non idoneo a trasferire la responsabilità al responsabile.

Naturalmente, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità per il solo fatto di aver designato l’RSPP, dato che questa figura non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale, ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta di procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.



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