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La collaborazione del Medico Competente
(del 23 08 2018)

Il medico competente è tenuto non solo ad effettuare la sorveglianza sanitaria ma anche a collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.

L’importanza di tale collaborazione è sottolineata da una recente sentenza di Cassazione, che ha visto la condanna di un medico proprio per non aver collaborato, con il datore di lavoro, nel fondamentale processo di valutazione dei rischi.

Secondo i giudici, l’obbligo di collaborazione, che comprende anche un’attività propositiva e di informazione che il medico deve svolgere con riferimento al proprio ambito professionale ed il cui adempimento può essere opportunamente documentato o accertato dal giudice del merito caso per caso. In ogni caso, il medico, in tema di valutazione dei rischi, assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, sottolineando così il ruolo attivo che deve ricoprire il medico competente nell’ambito dell’attività di prevenzione, di cui la valutazione dei rischi costituisce il momento inziale.

Nel caso specifico, la mancata sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi e le testimonianze che parlavano di un’attività del tutto episodica di sorveglianza sanitaria dimostrano quindi la mancata collaborazione, che non poteva tradursi in una mera inerte attesa delle iniziative del datore di lavoro.




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