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RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
(del 22 08 2018)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38363 del 9 agosto 2018, ha delineato in modo chiaro i criteri di imputazione della responsabilità amministravia, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, a carico dell’ente, nel caso di reati in materia di sicurezza del lavoro.

La doverosa premessa riguarda la necessità che i reati stessi siano stati commessi “nell’interesse o vantaggio dell’ente”, e tale principio, nell’ambito delle violazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, suscita a volte più di una perplessità, in quanto le stesse, tipicamente, non portano alcun interesse o vantaggio all’ente.

Tuttavia, secondo i giudici, i criteri dell’interesse e del vantaggio devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio, la cui entità non può comunque essere è rimessa.

In merito, occorre poi considerare quanto previsto dall’articolo 30 del Testo Unico, il quale prevede la possibilità per l’ente andare esente da tale responsabilità amministrativa mediante l’adozione ed efficace attuazione di un modello di gestione.



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