L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con una nota del 28 maggio 2018, fornisce utili indicazioni relativamente alla designazione o elezione dell’RLS, valide anche al di là delle realtà scolastiche alle quali sono indirizzate. L’RLS, come noto, nelle aziende con più di 15 lavoratori, è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ed in assenza di tali rappresentanze è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno (art. 47 del Testo Unico). Secondo la nota, si possono quindi verificare i seguenti casi: a) Viene confermato il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU; in tal caso il datore di lavoro ne prende semplicemente atto; b) Viene designato un RLS diverso da quello uscente, elettro tra le nuove RSU; il datore di lavoro quindi dovrà comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo del nuovo RLS e provvedere alla sua formazione obbligatoria, oltre all’aggiornamento del DVR nella parte relativa ai ruoli della sicurezza; si ipotizza un regime di prorogatio del vecchio RLS fino al completamento della formazione del nuovo; c) Non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS; in tal caso il datore di lavoro dovrà consentire a tutti i lavoratori di eleggere l’RLS tra i lavoratori stessi non eletti nelle RSU. Se non vi è nessun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e i lavoratori non eleggono nessun RLS, in quanto nessuno si candida al ruolo, il datore di lavoro non potrà che prenderne atto, non potendo comunque in alcun modo forzare la scelta e le decisioni dei lavoratori.
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