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Designazione ed elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(del 05 07 2018)

L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con una nota del 28 maggio 2018, fornisce utili indicazioni relativamente alla designazione o elezione dell’RLS, valide anche al di là delle realtà scolastiche alle quali sono indirizzate.

L’RLS, come noto, nelle aziende con più di 15 lavoratori, è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ed in assenza di tali rappresentanze è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno (art. 47 del Testo Unico).

Secondo la nota, si possono quindi verificare i seguenti casi:

a)      Viene confermato il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU; in tal caso il datore di lavoro ne prende semplicemente atto;

b)      Viene designato un RLS diverso da quello uscente, elettro tra le nuove RSU; il datore di lavoro quindi dovrà comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo del nuovo RLS e provvedere alla sua formazione obbligatoria, oltre all’aggiornamento del DVR nella parte relativa ai ruoli della sicurezza; si ipotizza un regime di prorogatio del vecchio RLS fino al completamento della formazione del nuovo;

c)       Non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS; in tal caso il datore di lavoro dovrà consentire a tutti i lavoratori di eleggere l’RLS tra i lavoratori stessi non eletti nelle RSU.

Se non vi è nessun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e i lavoratori non eleggono nessun RLS, in quanto nessuno si candida al ruolo, il datore di lavoro non potrà che prenderne atto, non potendo comunque in alcun modo forzare la scelta e le decisioni dei lavoratori.




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