La Commissione Interpelli ha risposto al quesito sollevato dalla Provincia Autonoma di Trento in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro; il caso riguarda in particolare le attività svolte presso Maestri Artigiani, qualificati come lavoratori autonomi, e quindi se sia applicabile l’articolo 21 del Testo Unico o, integralmente, la disciplina del decreto, con conseguenti aggravi di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio. In merito, la Commissione ritiene che in ogni caso vada applicata la disciplina dettata in materia dall’articolo 5 del D.I. 3 novembre 2017, integrato con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e ciò sulla base della definizione di lavoratore dettata dal Testo Unico, al quale è equiparato “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento”.
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